[A] Sul rischio di domanda nel contratto di concessione e sul presupposto per l’allocazione di tale rischio. [B] Se i principi di correttezza e buona fede oggettiva fondino l’obbligo di rinegoziazione di rapporti negoziali sperequati per il verificarsi di circostanze imprevedibili.
SENTENZA N. ****
[A] Il contratto di concessione prevede il trasferimento, in capo all’affidatario di un servizio dato in concessione, del rischio operativo; pertanto, come in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.